Capo III
Art. 17
Graduatoria
In vigore dal 27 giu 2001
1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-17