Capo II

Art. 15

Prova pratica: modalità di svolgimento

In vigore dal 27 giu 2001
1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente. 2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame. 3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa. 4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-15

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