Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 dic 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404; Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno; Emana il seguente regolamento: . Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonché l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367#art-1

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