Art. 3

Disciplina delle attività di ripresa aerea

In vigore dal 27 dic 2000
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici. 2. Sono, altresì, consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi. 3. È fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attività disciplinate dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367#art-3

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