Art. 5

Abrogazioni

In vigore dal 27 dic 2000
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367#art-5

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