Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 dic 2000
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore; b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 2 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).) — Testo vigente | Portale Normativo