Art. 4
Divieti temporanei delle attività di ripresa aerea
In vigore dal 27 dic 2000
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attività di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367#art-4