Art. 1
1 / 5Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 27 dic 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178;
Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
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Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonché l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367#art-1