Art. 6

Utilizzazione dei dati per altre finalità

In vigore dal 15 set 2020
1. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall', comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo è consentito solamente ai comuni che si avvalgono della facoltà di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. Gli impianti di rilevazione possono essere altresì programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa. 3. I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250#art-6

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