Art. 5

Modalità di esercizio dell'impianto

In vigore dal 15 set 2020
1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall', comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati. 3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilità degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 4. L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250#art-5

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