Art. 3
Rilevazione ed utilizzazione dei dati
In vigore dal 15 set 2020
1. Gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione.
2. La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del codice della strada, ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al responsabile di cui all' ed al personale di polizia stradale. L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione. Al verbale non è allegata la documentazione con immagini che è custodita per eventuali contestazioni.
3. La documentazione con immagini è utilizzata per le sole finalità di applicazione del presente regolamento ed è conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250#art-3