Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 set 2020
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "codice della strada" il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante Nuovo codice della strada e per "regolamento di attuazione del codice della strada" il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; b) "Organi di polizia stradale" gli Organi di cui all'articolo 12 del codice della strada; c) "centro storico" la parte del centro abitato individuato in base alle zone definite A) ai sensi dell' del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) "zone a traffico limitato" le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell', comma 1, n. 54, e dell', comma 9, del codice della strada.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 2 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo