Art. 4

Responsabile della gestione del trattamento dei dati

In vigore dal 15 set 2020
1. Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250#art-4

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Responsabile della gestione del trattamento dei dati (Art. 4 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo