Art. 8
Procedure per l'omologazione o per l'approvazione di prototipi
In vigore dal 15 set 2020
Procedure per l'omologazione
o per l'approvazione di prototipi
1. Per l'omologazione od approvazione di prototipi degli impianti di rilevazione di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Micheli, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 9
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250#art-8