Titolo I
Art. 22
Relazioni Sindacali
In vigore dal 18 ago 1999
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall', comma 1, e dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettavi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-22