Titolo I

Art. 22

Relazioni Sindacali

In vigore dal 18 ago 1999
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. 2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli: a) contrattazione collettiva: a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall', comma 1, e dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettavi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi; a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata; b) informazione che si articola in preventiva e successiva; c) esame; d) consultazione; e) forme di partecipazione; f) norme di garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo