Titolo I

Art. 23

Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata

In vigore dal 18 ago 1999
(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata) 1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all', lettera a1). 2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme. 3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione. 4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale nè comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'. 5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione: a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui, all'; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale; b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità; c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio; d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione; e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale; f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; h) criteri generali Per la programmazione di turni di reperibilità; i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale. 6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello e individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall', comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie: a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad, un accordo, la commissione di cui all', comma 3, esprime parere vincolante nel merito; b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità; c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale; e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 apriie 1991, n. 125.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-23

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