Titolo I

Art. 26

Consultazione

In vigore dal 18 ago 1999
1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti: a) la definizione delle piante organiche; b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni; c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro. 2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto. 3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo