Titolo I

Art. 24

Informazione

In vigore dal 18 ago 1999
1. L'informazione si articola in preventiva e successiva. 2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle iniziative concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna del personale a domanda; c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; d) l'applicazione del riposo compensativo; e) la programmazione di turni di reperibilità; 3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale. 4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concementi: a) le misure di massima riguardanti l'organizzaione degli uffici e l'organizzaione del lavoro; b) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; c) l'attuazione di programmi di formazione del personale; d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994. 5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrzioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale. 6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico. 7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, a i sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-24

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