Titolo I
Art. 18
Congedo ordinano
In vigore dal 18 ago 1999
1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall', comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all', comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-18