Titolo I
Art. 17
Tutela delle lavoratrici madri
In vigore dal 18 ago 1999
1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il personale di cui all', comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992;
d) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12o anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-17