Titolo I
Art. 13
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari
In vigore dal 18 ago 1999
(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari) 1. Il personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennità di cui all' della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all', comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo , e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-13