Titolo I

Art. 10

Presenza qualificata

In vigore dal 18 ago 1999
1. L', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è soppresso. 2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all' ed è gestito secondo le modalità definite dall', comma 5, lettera a), del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-10

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