Titolo I

Art. 8

Trattamento economico di trasferimento

In vigore dal 18 ago 1999
1. L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall', comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell', comma 3, della stessa legge. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. 5. A decorrere dal 1o luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di L. 1.500.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-8

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