Titolo II
Art. 47
Aggregazione
In vigore dal 18 ago 1999
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei confronti del personale in servizio permanente o coniugato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-47