Titolo II
Art. 51
Indennità di presenza notturna e festiva
In vigore dal 15 ago 2002
1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 è rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
- Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo, e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00". Inoltre, nel modificare l'art. 51, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-51