Titolo II

Art. 53

Efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 17 mag 2018
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da: a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all', comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall', comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'. 2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi. f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall', comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma. 3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell', sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata di seguito riportata: Tabella A Artt. 14 e 53 --------------------------------------------------------------------- | Anno 2002 | Anno 2003 | (in milioni di | (in milioni di | euro) | euro) --------------------------------------------------------------------- Polizia di Stato | 8,20 | 17,40 --------------------------------------------------------------------- Corpo della Polizia | | penitenziaria | ---- | ---- --------------------------------------------------------------------- Corpo forestale dello Stato | 0,80 | 1,60 --------------------------------------------------------------------- Arma dei carabinieri | 6,40 | 13,70 --------------------------------------------------------------------- Corpo della Guardia di finanza | 6,80 | 14,50 --------------------------------------------------------------------- Totali | 22,20 | 47,20 --------------------------------------------------------------------- N.B. a)gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-53

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