Titolo II
Art. 57
Diritto allo studio
In vigore dal 18 ago 1999
1. Ferme restando le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede, di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-57