Titolo II

Art. 62

Asili nido

In vigore dal 18 ago 1999
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso; anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-62

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