Titolo II
Art. 67
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
In vigore dal 18 ago 1999
1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato , comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo, n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-67