Titolo II

Art. 55

Licenza ordinaria

In vigore dal 18 ago 1999
1. La disciplina dell', comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica p. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità. 3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora in servizio all'estero, di cui all', comma 2, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio. 4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-55

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