Art. 6
G r i s s i n i
In vigore dal 16 feb 1999
1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.
2. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-6