Art. 6

G r i s s i n i

In vigore dal 16 feb 1999
1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare. 2. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-6

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