Art. 5

U m i d i t à

In vigore dal 16 feb 1999
1. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui all', si applicano le percentuali di umidità di cui all'articolo 16, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, aumentate del 10 per cento. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non superiore al 44 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-5

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