Art. 9

Mutuo riconoscimento

In vigore dal 16 feb 1999
1. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-9

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