Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 16 feb 1999
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18, comma primo, 19, 20, 22, 24, commi terzo e quarto, 25, comma secondo, 37 e 38 della legge 4 luglio 1967, n. 580;
b) l'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
c) l'articolo 124 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-10