Art. 1

Pane parzialmente cotto

In vigore dal 16 feb 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, concernente disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, allo scopo di adeguare le attuali norme alle nuove metodologie tecniche di produzione del pane nonché di conformare la disciplina ai principi ed alle norme di diritto comunitario e di assicurare la tutela della salute; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 29 marzo 1983, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; Emana il seguente regolamento: . Pane parzialmente cotto 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) "ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) "ottenuto da pane parzialmente cotto" in caso di provenienza da prodotto non surgelato nè congelato. 2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienicosanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma l deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-1

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Pane parzialmente cotto (Art. 1 Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.) — Testo vigente | Portale Normativo