Art. 3

A g g i u n t e

In vigore dal 16 feb 1999
1. Nella produzione del pane è consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze: a) farine di cereali maltati; b) estratti di malto; c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati; d) paste acide essiccate, purchè prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane di cui al citato articolo 21; e) farine pregelatinizzate di frumento; f) glutine; g) amidi alimentari; h) zuccheri. 2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantità inferiori a quelle previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-3

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