Capo VIII
Art. 32
I n v e n t a r i
In vigore dal 16 feb 1999
1. Dei beni acquistati o dati in uso al Garante sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-32