Capo VIII

Art. 33

Manutenzione dei beni

In vigore dal 16 feb 1999
1. L'economocassiere svolge le funzioni di consegnatario e provvede direttamente alla manutenzione dei beni, degli arredamenti e dei materiali in dotazione all'Ufficio; vigila, altresì, sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'economocassiere tiene: a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione all'Ufficio; b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-33

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