Capo VIII

Art. 28

Spese per i servizi in economia

In vigore dal 16 feb 1999
1. Per le spese occorrenti all'affitto e alla manutenzione dei locali, all'acquisto e alla manutenzione di mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai servizi dell'economato, il presidente può autorizzare l'economocassiere ad effettuare spese di importo non superiore a lire dieci milioni, ai migliori prezzi correnti. 2. Gli assuntori e i fornitori devono prestare, se richiesti, idonea cauzione. 3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-28

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