Capo VIII

Art. 27

Conservazione delle somme

In vigore dal 16 feb 1999
1. Le somme versate sulla contabilità speciale non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere conservate per effettuare i pagamenti fino al termine dell'esercizio successivo. Alla chiusura di tale esercizio il Garante può individuare le somme relative a programmi già deliberati che possono essere ulteriormente conservate per il biennio successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-27

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