Capo VII

Art. 22

Rappresentanza e difesa

In vigore dal 16 feb 1999
1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-22

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