Capo VII
Art. 21
Bollettino e quesiti
In vigore dal 16 feb 1999
1. Il Garante promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalità, i provvedimenti più significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità, e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti;
2. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all' della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-21