Capo VIII
Art. 35
Rendiconto e controllo della gestione
In vigore dal 16 feb 1999
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese deliberate e di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione del Garante.
2. Il rendiconto, vistato dal segretario generale, è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati negli , in modo da consentire un controllo adeguato della gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione del Garante. In caso di necessità, le direttive generali di cui all' possono essere integrate dal Garante anche in corso di esercizio.
3. Entro il 30 aprile, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo consuntivo di cui all', comma 2, della legge, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-35