Capo I
Art. 2
G a r a n t e
In vigore dal 16 feb 1999
1. Il Garante:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;
b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale;
c) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario generale, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
d) assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-2