Capo I

Art. 2

G a r a n t e

In vigore dal 16 feb 1999
1. Il Garante: a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività; b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale; c) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario generale, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; d) assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-2

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