Capo I
Art. 6
Indennità e rimborsi
In vigore dal 16 feb 1999
1. Al presidente compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione (segue la parola "complessiva", non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) in godimento al primo presidente della Corte di cassazione. L'indennità per i componenti è pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
2. Al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-6