Capo VIII

Art. 37

Procedure contrattuali

In vigore dal 16 feb 1999
1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare disciplinate dalle successive disposizioni di cui al presente regolamento. 2. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata). 3. Salvo che il Garante ritenga più vantaggioso il ricorso alla procedura "aperta", le gare si svolgono seguendo, di norma, la procedura "ristretta".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo