Capo VIII

Art. 42

Transazioni

In vigore dal 16 feb 1999
1. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100 milioni il presidente richiede il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo