Capo VIII
Art. 46
Norme transitorie e di rinvio
In vigore dal 16 feb 1999
1. In deroga a quanto previsto nell', per gli esercizi finanziari relativi al 1997 e al 1998, le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche in riferimento alle somme versate sulla contabilità speciale, non deliberate dal Garante entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle spese di cui all', comma 1, lettere d), g), h), i), l) ed m).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick
In conformità di quanto deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 23 luglio 1998, il suesteso atto è stato registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998, Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 1, con esclusione: dell', comma 1;
dell'; dell'; dell', comma 6; dell', comma 1, lettera d) (da "nonché quelli" alla fine); dell', comma 4.
Le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 1/ E/99, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all', comma 1, con esclusione della parola "complessiva"; hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione l', con esclusione delle parole "Con il regolamento interno" e con esclusione del comma 2.
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1999, Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 5.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-46