Art. 42 · Transazioni
Capo VIII

Art. 42

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Transazioni

In vigore dal 16 feb 1999
1. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100 milioni il presidente richiede il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-42