Titolo II

Art. 22

Valutazione servizi e titoli equiparabili

In vigore dal 31 gen 1998
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all', commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 4. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipa- lizzate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-22

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